Istituto Comprensivo Immacolatine Paolo da Novi e Liceo Scientifico

Istituto Comprensivo Immacolatine Paolo da Novi e Liceo Scientifico

Statuto degli organi collegiali

STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI


Art. 1 - Gli Organi Collegiali
La comunità scolastica Santa Maria Immacolata e Don Agostino Roscelli, con riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, e alle successive disposizioni attuative della Circolare Ministeriale n. 31, del 18 marzo 2003, si dota del presente “Regolamento di Istituto” che stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell'Istituto, cioè Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie.
Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i Consigli di Classe e Interclasse e i Collegi dei Docenti.

Art. 2 - Finalità istituzionali
Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso Suore dell’Immacolata, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo dell’Istituto, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto.
Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.   


Consiglio di Istituto

Art. 3 - Composizione
Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

  •     Ente Gestore: un rappresentante da esso designato.
  •     Dirigenza scolastica: il Dirigente di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del Consiglio di Istituto;
  •     Insegnanti: 8 rappresentanti eletti (2 della scuola dell’infanzia, 2 della scuola primaria, 2 della scuola secondaria di I grado, 2 della scuola secondaria di II grado);
  •     Genitori: 9 rappresentanti eletti (2 della scuola dell’infanzia, 3 della scuola primaria, 2 della scuola secondaria di I grado, 2 della scuola secondaria di II grado);
  •     Studenti: 2 rappresentanti eletti delle scuole secondarie di II grado;
  •     Una rappresentanza del personale non docente, individuata dall’Ente Gestore.

L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia, Primarie e Secondarie) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio di Istituto, ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori e alunni]), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, specialisti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Attribuzioni
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, si esprime in merito all'organizzazione e alla programmazione della vita e delle attività dell’Istituto.
Il Consiglio di Istituto elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente, a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione.
Prende atto del Regolamento dell'Istituto, inerente tanto il funzionamento degli Organi collegiali, quanto le norme disciplinari che regolano la vita quotidiana dell’Istituto, redatto dall’Ente Gestore come previsto dall’art. 4.2 delle Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge n. 62/2000, in materia di parità scolastica (C.M. n. 31 del 18 marzo 2003).
Il Consiglio di Istituto fa proprio il Piano dell'Offerta Formativa elaborato da ogni Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99).
Ogni membro del Consiglio di Istituto, tramite domanda scritta alla Direzione, può richiedere di visionare il bilancio dell’ordine di scuola che rappresenta.
All’inizio dell’anno scolastico, dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia.  
Il Consiglio di Istituto promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole); promuove la partecipazione dell'Istituto e l’organizzazione nell’Istituto di eventi culturali, sportivi o ricreativi di particolare interesse educativo e formativo; promuove e sostiene, inoltre, lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente
Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione degli stessi presso l’Albo dell’Istituto.
Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Istituto, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.
Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.  

Art. 6 - Durata in carica del Consiglio di Istituto
Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere
Il Consiglio di Istituto dovrà riunirsi almeno due volte al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.
Il Presidente invierà l'elenco completo dell'Ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo dell’Istituto.
Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.
Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Istituto, per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo dell’Istituto ed esposte nella sala dei Professori.
Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.


Giunta esecutiva

Art. 8 - Composizione e durata
La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta da uno dei Dirigenti delle diverse scuole presenti nello stesso Consiglio, dal Segretario dell'Istituto che funge da Segretario di Giunta, e da 2 Consiglieri eletti dal Consiglio di Istituto, e precisamente: da 1 docente e da 1 genitore.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente.
La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.I. procederà alla sostituzione.

Art. 9 - Competenze
La Giunta Esecutiva prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

Art. 10 - Riunioni e delibere
Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno due membri di essa.
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Consiglio di Classe e Interclasse
     
Art. 11 - Composizione
I Consigli di Classe nelle Scuole Secondarie sono composti dai Docenti delle singole classi, da 2 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi e, solo nella scuola secondaria di II grado, da 2 studenti, eletti da tutti gli studenti.
I Consigli di Interclasse nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie, fissati dalla Direzione, sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo e, se convocato dalla Direzione, da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.
I Consigli di Classe e di Interclasse sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 12 - Competenze
I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico; i Consigli di Classe traducono e applicano le linee generali definite dal Collegio dei Docenti sul piano didattico ed educativo.
Le competenze relative alla progettazione e alla realizzazione dell’azione didattica, quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.


Collegio dei Docenti
       
Art. 13 - Composizione e riunioni
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola, rispettivamente Infanzia, Primaria e Secondaria, ed è presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative di ogni ordine di scuola. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 14 - Competenze
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Progetto Educativo; cura la programmazione dell'azione didattica ed educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo.
Il Collegio dei Docenti valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; inoltre, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse, provvede all'adozione dei libri di testo, conformemente alle linee pedagogiche espresse dal Progetto Educativo.
Adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica e promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto.
Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta.
Il Collegio dei Docenti, nell'adottare le proprie deliberazioni, tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse.


Assemblea dei Genitori
       
Art. 15 - Assemblea dei Genitori
I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado possono riunirsi in assemblea nei locali della Scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni.
La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente, che può partecipare a dette assemblee, così come i docenti delle classi coinvolte.


Assemblea degli Studenti (per le scuole secondarie superiori)
       
Art. 16 - Diritto di Assemblea
Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
       
Art. 17 - Assemblee Studentesche
Le Assemblee studentesche nelle Scuole Secondarie Superiori costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto.
17.1 È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione, con inizio non prima delle ore 10,00, e la seconda, di due ore. L'orario, comunque, sarà concordato con la Presidenza dell'Istituto. L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.
17.2 Alle Assemblee di Istituto, previa autorizzazione della Presidenza, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
17.3 All'Assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino e i membri del Consiglio d'Istituto.
17.4 A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
17.5 Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.
17.6 L’Assemblea di Classe deve essere richiesta, tramite domanda scritta presentata alla Presidenza almeno 2 giorni prima del suo svolgimento, dai Rappresentanti di Classe degli Studenti della classe che ne fa richiesta, contestualmente alla presentazione dell’Ordine del giorno.
17.7 L’Assemblea di Istituto deve essere richiesta, tramite domanda scritta presentata alla Presidenza almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, da almeno 2/3 dei Rappresentanti di Classe degli Studenti di tutta la scuola secondaria superiore, contestualmente alla presentazione dell’Ordine del giorno.
17.8 Di ogni Assemblea studentesca deve essere redatto il verbale.


Esercizio del voto - norme comuni
       
Art. 18 – Elettorato e candidature
Tutti i docenti dei rispettivi Collegi dei Docenti, tutti i genitori, padre, madre o coloro che esercitano la potestà parentale, tutti gli studenti, dove previsto, della scuola secondaria di II grado hanno diritto al voto e la possibilità di candidarsi per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali previste dal presente Regolamento di Istituto.
L'elettore che appartiene contemporaneamente a più categorie (genitori e personale docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.
I genitori che hanno figli iscritti in più ordini di scuola, pur potendo votare per ognuno degli ordini, possono candidarsi in una sola delle liste.
Per ogni tipo di scuola è formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto.

Art. 19 - Svolgimento delle elezioni
Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 20 - Vigore del presente Regolamento di Istituto
Il presente Regolamento di Istituto, proposto dall'Ente Gestore della Scuola entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2012-2013.
Spetta al Consiglio di Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica.

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